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Statuto

Allegato al Verbale dell’Assemblea approvato dai Soci fondatori il 21 dicembre 2019

Statuto dell’Associazione

La Scuola medica di Domenico Campanacci

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1

La Scuola medica di Domenico Campanacci è un'Associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 C.C., avente sede, provvisoria, in Bologna, presso la Società Medica Chirurgica di Bologna, palazzo dell’Archiginnasio, piazza Galvani n. 1.

Articolo 2

Finalità dell’Associazione sono conservare e tramandare l’insegnamento del grande Maestro Prof. Domenico Campanacci e perseguire, nell’essere medico e docente, l’integrazione tra le scienze naturali e le scienze umane.  Si propone di raggiungere l’obiettivo mediante (i) l’organizzazione di convegni di Scuola, scientifici e diversamente culturali; (ii) la pubblicazione del periodico Medicina e Cultura e della collana di volumi I Campanacciani, antologia di una Scuola bolognese di medicina; (iii) altre attività finalizzate alla diffusione della cultura medica.

 

TITOLO II

Soci - Acquisto e perdita della qualità di Socio

Articolo 3

Può essere Socio dell’Associazione qualsiasi professionista che si sia formato nella Scuola del Professor Campanacci o di uno dei suoi Allievi di prima, seconda, e successive generazioni.

Sono ammessi inoltre, in base a particolari benemerenze nel campo della cultura, Soci onorari eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 4

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) fondatori;

b) effettivi;

c) onorari;

d) sostenitori;
e) aggregati.

L’Assemblea decide di anno in anno l’entità delle quote associative e i criteri di morosità.
Articolo 5

Per divenire Soci effettivi gli interessati debbono presentare domanda di afferenza corredata da un curriculum essenziale e firmata da due Soci presentatori. Le domande vengono esaminate ed approvate dal Consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea.

La delibera del Consiglio direttivo viene comunicata all'interessato. Sono esenti dalla procedura  e considerati Soci effettivi gli iscritti nell’elenco ufficiale dei Campanacciani al 18 marzo 2018.

Articolo 6

La qualifica di Socio si perde

- per volontaria rinunzia;

- per morosità.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

 

TITOLO III

Ordinamento

Articolo 7- Organi

Gli organi dell'Associazione sono

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio direttivo

c) il Presidente;

d) il Segretario

e) il Tesoriere.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario, quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

Articolo 9

In caso di necessità è possibile convocare, con preavviso di sette giorni, una seduta straordinaria.

Articolo 10

L'Assemblea si intende regolarmente costituita

- in prima convocazione, con la presenza minima di un terzo dei Soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta fino a tre Soci effettivi.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,

- nomina il Consiglio direttivo e, al suo interno, Presidente, Segretario e Tesoriere; ratifica le nomine di Socio onorario proposte dal Consiglio direttivo;

- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 20, eventuali modifiche dello Statuto;

- approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- delibera su qualsiasi argomento inerente la vita dell'Associazione stessa.

Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata e retta da un Consiglio direttivo composto da Presidente, Segretario, Tesoriere e da sette Consiglieri, tutti eletti, con voto segreto dell’Assemblea, a maggioranza semplice tra i Soci.

A riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, uno o più Soci interessati ad un punto dell’Ordine del Giorno.

Fa parte del Consiglio direttivo il Direttore editoriale del periodico Medicina e Cultura.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio attua le deliberazioni dell’Assemblea e promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, amministra il patrimonio dell’Associazione, verifica i bilanci consuntivo e preventivo preparati dal Tesoriere e predispone la relazione sull’attività svolta; si pronunzia sulle domande di ammissione di nuovi Soci e propone la nomina dei Soci onorari; coordina i programmi di attività della Associazione; nomina il Direttore ed il Comitato editoriale del periodico e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riportate a cura del Segretario in apposito verbale firmato dal Presidente e in ogni pagina dal Segretario.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente viene nominato dall’Assemblea tra i Soci eletti come membri del Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, disgiuntamente al Tesoriere, l'amministrazione del fondo comune.
Convoca e presiede l’Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Socio più anziano presente in Assemblea.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario, congiuntamente al Presidente:

- tiene aggiornato il registro dei Soci;

- diffonde tra i Soci ogni comunicazione concernente la vita associativa;

- redige il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere amministra su delega del Presidente il fondo comune.

 

TITOLO IV

Disposizioni amministrative

Articolo 15

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 17

La quota sociale annua viene stabilita dal Consiglio direttivo con delibera da sottoporre per la conferma alla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 18

Il fondo comune è costituito

a) dalle quote associative annuali;

b) da eventuali contributi quali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni, incassi pubblicitari;

c) dalla rendita del fondo stesso.

Articolo 19

Il bilancio preventivo e quello consuntivo redatti ogni anno dal Presidente e dal Tesoriere vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

 

TITOLO V

Modifiche allo Statuto

Articolo 20

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno sette Soci effettivi. Esse vanno poste all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

 

TITOLO VI

Varie

Articolo 21

Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

Articolo 22

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di tutti i Soci effettivi meno uno.

In caso di scioglimento il fondo comune verrà diviso tra i Soci.